Family Business Festival
Genova, 21 e 22 ottobre

In questi ormai due anni che hanno visto l’economia mondiale segnata dalla pandemia del Coronavirus, le imprese familiari hanno avuto l’opportunità di svolgere un ruolo di rilievo e intendono continuare a contribuire alla rinascita del Paese che, grazie anche (ma non solo) all’arrivo dei fondi del Pnrr, può aspirare a tornare trainante in Europa, confidando in un ruolo sempre più forte dell’Unione europea.
Non c’è dubbio che la pandemia ci abbia cambiati e abbia cambiato gli orizzonti delle imprese. Per questo nella quarta edizione del Festival è stata data voce soprattutto ai giovani, per capire quali sono i loro valori e dove intendono spingere le aziende di cui fanno parte. Fermando anche l’attenzione su un rinnovato rapporto tra Stato, imprese e società.
Matrimoni, divorzi, figli. La vita privata ha strette correlazioni con la vita dell’azienda e può ripercuotersi negativamente sul-
la sua continuità. Nel workshop sono stati presentati gli strumenti per gestire le varie situazioni. Il 21 ottobre 2021 si è tenuta la quarta edizione del Convegno “Family Business Festival” organizzato dal Corriere della Sera e ideato da Maria Silvia Sacchi che ne è Direttrice con l’illustre professor Guido Corbetta titolare della prestigiosa cattedra in Bocconi dedicata al compianto Alberto Falck.
Anche quest’anno il Family Business Festival ha ospitato l’avvocato Cristina Rossello.

Workshop

Diritto e famiglia. Regime patrimoniale
Nella qualificazione giuridica, famiglia, in senso stretto, è il cosiddetto nucleo familiare formato da persone fra loro conviventi: coniugi e figli; famiglia, nel senso ampio del termine, è un più generale riferimento all’insieme delle persone legate fra loro da rapporti, oltre che di coniugio, di parentela e affinità.
In entrambe le accezioni, fra i membri della famiglia intercorre una fitta e intensa rete di rapporti giuridici.
Toccare questo sistema significa alterare un impianto che via via si è sedimentato e consolidato e ogni intervento a riguardo impone una completa conoscenza della materia e della disciplina che ne deriva, in una delicatissima concatenazione di causa-effetto.
Matrimonio e patrimonio proseguono di pari passo.
Il termine «matrimonio» continua la voce latina matrimonium, formata dal genitivo singolare di mater (ovvero matris) unito al suffisso -monium, collegato, in maniera trasparente, al sostantivo munus, ossia dovere, compito.
Dunque «matrimonio», rispetto ad altri termini che vengono correntemente impiegati con significato affine, pone, almeno in origine, maggiore enfasi sulla finalità procreativa dell’unione: l’etimologia stessa fa riferimento al «compito di madre».
Il termine «patrimonio» deriva dall’unione di due lemmi latini, pater = padre e munus = dovere; letteralmente il patrimonio è il «dovere del padre» e per estensione rappresenta tutte le cose che appartengono al padre e che vengono quindi lasciate ai figli. Colpisce che due termini apparentemente simili come «matrimonio» e «patrimonio», abbiano due significati così diversi; in particolar modo il «dovere della madre» è stato sempre legato al concetto della procreazione, mentre quello del padre al sostentamento della famiglia, in un rapporto di complementarietà e interdipendenza.
L’unione civile nel sistema «Famiglia»: non è matrimonio. Ma, a prescindere da ogni valutazione sociale, politica e/o di stereotipo, bisogna fare una riflessione Sulla derivazione dei termini e del loro impiego negli usi civili che si traducono poi in diritto con una stratificazione secolare, difficile da cambiare “tout- court”.
Anche qui, nessuna valutazione o connotazione politica ma bisogna capire bene le situazioni giuridiche per avere un quadro concreto.
Accanto alla famiglia «di diritto» o «legittima», esiste la «famiglia di fatto», che ha una tutela molto più flebile del matrimonio. Per «famiglia di fatto» (o «convivenza di fatto») si intende la condizione di «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).
La Legge Cirinnà riconosce e regolamenta anche i «contratti di convivenza», ossia accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, pure sotto il profilo patrimoniale.

QUALI DIRITTI HANNO LE COPPIE DI FATTO PER LA LEGGE CIRINNÀ

-    Reciproca assistenza
-    Permanenza nella casa di comune residenza
     e successione nel contratto di locazione
-    Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione
     di alloggi di edilizia popolare
-    Diritti nell’attività di impresa
-    Forma della domanda di interdizione
     e di inabilitazione
-    Risarcimento del danno causato da fatto illecito
     da cui è derivata la morte di una delle parti
     del contratto di convivenza
Nel caso in cui la comunione non soddisfi le esigenze dei coniugi, questi possono scegliere forme alternative per regolare i loro rapporti, optando per:

-    separazione dei beni; è una convenzione che
     può essere stipulata in qualsiasi momento
     con atto pubblico (come per tutte le convenzioni
     matrimoniali) o mediante una semplice
     dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione
     del matrimonio.
-    comunione convenzionale; consiste in una o più
     deroghe alla disciplina della comunione legale.
     Ad esempio, i coniugi possono convenire che
     alcuni beni acquistati prima del matrimonio
     entrino a far parte della comunione: beni mobili,
     beni immobili, beni mobili registrati.
-    fondo patrimoniale. Gli accordi prematrimoniali,
     largamente diffusi nei Paesi di Common law e in
     vari Paesi europei, hanno la finalità di
     regolamentare già prima del matrimonio,
     ora per  allora, le eventuali reciproche
     concessioni che coniugi si dovranno fare una
     volta venuta meno l’unione matrimoniale:
     gli effetti di tali pattuizioni sono
     sospensivamente condizionati  allo scioglimento
     del vincolo matrimoniale.

 
Powered by Main Street Modena